Onorevoli Colleghi! - È noto che sono assai numerosi i ricorsi per cassazione nei confronti delle sentenze emesse ai sensi degli articoli 448 e 599, comma 4, del codice di procedura penale.
      È singolare, tuttavia, che l'imputato avanzi le sue doglianze nei confronti di quella stessa sentenza che è frutto della sua determinazione e dell'accordo con il pubblico ministero. La ragione di tali iniziative è da ravvisarsi, ad eccezione di rarissimi casi, nell'effetto dell'impugnazione, e cioè nel differimento della esecuzione della pena.
      Se ciò è umanamente comprensibile, non è però altrettanto condivisibile, né sotto il profilo della coerenza dei comportamenti processuali, né sotto quello della funzionalità del sistema giudiziario. La Corte di cassazione è oggi costretta a un lavoro defatigante che, tuttavia, non ha alcun contenuto di garanzia.
      D'altra parte, l'articolo 111 della Costituzione impone che tutte le sentenze siano ricorribili per cassazione, a tutela della corretta applicazione del diritto. Perciò non può escludersi, per legge, la ricorribilità delle sentenze neanche nelle ipotesi di cui ai citati articoli 448 e 599, comma 4, del codice di procedura penale.
      Per altro verso, però, la presunzione di innocenza può ritenersi ormai venuta meno una volta che il soggetto garantito dall'articolo 27 della Costituzione abbia liberamente accettato la sanzione a lui destinata. Perciò sembra lecito proporre che le sentenze di cui si tratta siano immediatamente esecutive anche nell'ipotesi in cui siano oggetto di ricorso per cassazione.
      Non ci si può nascondere, tuttavia, che, in rarissimi casi, il patteggiamento, o l'accordo di cui all'articolo 599, comma 4, del codice di procedura penale, siano il frutto

 

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di un grave errore di diritto, dovuto a sviste, sempre possibili, o a una errata interpretazione di una norma giuridica.
      Proprio tenendo conto di questi casi che, si ripete, sono rarissimi, si prevede che la Corte di cassazione possa sospendere l'esecuzione della pena, con provvedimento urgente e avente carattere provvisorio.
      In tale modo si realizza un giusto equilibrio tra i tempi della giustizia e le garanzie individuali.
 

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